Questa pagina è fornita a titolo informativo e non ha valore di consulenza giuridica. Il diritto delle lotterie e la fiscalità evolvono, e faremo evolvere regolarmente i nostri consigli. Prima di qualsiasi operazione, consigliamo di verificare che essa rispetti effettivamente le regole applicabili.
In questa pagina
- Il principio: lotterie vietate, tombole associative ammesse
- Autorizzazione o dichiarazione secondo i casi
- Il modulo CERFA di domanda
- A chi indirizzare la domanda
- I tempi consueti
- Il capitale di emissione e i suoi massimali
- Le donazioni complementari, fuori dal capitale di emissione
- Punti di riferimento: le tappe in ordine
- Fonti ufficiali
Il principio: lotterie vietate, tombole associative ammesse
Nel diritto francese le lotterie — cioè le operazioni che offrono la speranza di una vincita dovuta al caso a fronte di un sacrificio finanziario — sono vietate per principio. Si tratta di un divieto generale, accompagnato da eccezioni strettamente delimitate (conformemente all'articolo L320-1 del code de la sécurité intérieure).
La tombola associativa (disciplinata dall'articolo L. 322-3 del code de la sécurité intérieure) ricade in una di queste eccezioni: le lotterie di beni mobili destinate esclusivamente ad atti di beneficenza, all'incoraggiamento delle arti o al finanziamento di attività sportive senza scopo di lucro. La finalità deve essere disinteressata: i fondi raccolti vanno all'organismo organizzatore per il suo oggetto, e non a un terzo. È questa vocazione che permette a un'associazione, a una scuola, a un club o a una fondazione di organizzare una tombola, a condizione di rispettare la procedura descritta qui sotto.
I termini tecnici impiegati qui sono definiti nel glossario; i dossier, invece, esplorano più ampiamente il campo della tombola — ricerche e riflessioni sui temi che la riguardano.
Autorizzazione o dichiarazione secondo i casi
A seconda della natura e dell'ampiezza dell'operazione, una tombola ricade in un'autorizzazione preventiva o in una semplice dichiarazione, o persino in un esonero per le manifestazioni più modeste. La logica generale è la seguente: più l'operazione è importante, più la formalità è delimitata (ripartizione esatta tra autorizzazione, dichiarazione ed esonero, e soglie associate da verificare presso l'autorità competente al momento del deposito della tua domanda di autorizzazione).
In tutti i casi la procedura è preventiva: deve essere compiuta prima dell'avvio della vendita dei biglietti. In pratica l'organizzatore costituisce un fascicolo che comprende, nella maggior parte dei casi, lo statuto dell'organismo, un bilancio dell'operazione, l'elenco dei premi e il loro valore stimato, nonché le caratteristiche dell'emissione (numero di biglietti, prezzo unitario, data dell'estrazione) (elenco dei documenti da confermare a seconda dell'autorità e del regime applicabile). Le FAQ rispondono alle domande più frequenti su questo punto («Bisogna dichiarare una tombola?»).
Il modulo CERFA di domanda
La domanda di autorizzazione si effettua mediante un modulo CERFA dedicato, da compilare e indirizzare all'autorità competente, accompagnato dai documenti giustificativi. Il CERFA è un modulo amministrativo normalizzato, identificato da un numero: si tratta del modulo CERFA n° 11823, disponibile all'indirizzo service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12059.
Il modulo e le sue istruzioni sono scaricabili dai portali ufficiali; è consigliabile partire dalla versione più recente riportata su service-public.fr, poiché i modelli sono periodicamente aggiornati. Alcuni enti locali mettono inoltre a disposizione un proprio stampato o un servizio telematico.
A chi indirizzare la domanda
L'autorità competente dipende dal luogo della sede dell'organismo e dal regime applicabile:
- Il municipio (mairie) del comune in cui l'organismo ha la sua sede legale, nel caso più frequente.
- La prefettura (préfecture) (o, a Parigi, la prefettura di polizia) in alcune situazioni — in particolare le operazioni di una certa ampiezza o di dimensione nazionale.
In caso di dubbio, la cosa più sicura è contattare in anticipo il municipio della sede: indicherà il regime applicabile e, se del caso, reindirizzerà verso la prefettura. Questo scambio preliminare evita di depositare la domanda allo sportello sbagliato e la perdita di tempo che ne deriva.
I tempi consueti
L'istruttoria di una domanda di autorizzazione richiede tempo. È da prevedere un termine dell'ordine di uno o due mesi, ma varia sensibilmente da un ente all'altro e a seconda del periodo dell'anno.
La regola di prudenza è dunque depositare il fascicolo con largo anticipo — diverse settimane prima della data prevista per l'avvio delle vendite — e assicurarsi di aver ricevuto la decisione (o la ricevuta di deposito che vale come decisione, secondo i casi) prima di stampare i biglietti e di comunicare sull'operazione. Anticipare protegge anche dai periodi di forte attività amministrativa.
Il capitale di emissione e i suoi massimali
Il capitale di emissione è la nozione centrale della dichiarazione. Si calcola molto semplicemente:
capitale di emissione = numero di biglietti emessi × prezzo unitario del biglietto
Così, 1 000 biglietti a 2 € rappresentano un capitale di emissione di 2 000 €. Questo importo descrive ciò che l'operazione mette in circolazione, indipendentemente dal numero di biglietti realmente venduti: il capitale di emissione non è l'incasso. È tuttavia esso, e non gli incassi sperati, a servire da riferimento per la dichiarazione.
La normativa prevede dei massimali: oltre un certo importo di capitale di emissione, il regime applicabile cambia (per esempio, passaggio dalla dichiarazione all'autorizzazione, oppure obblighi rafforzati). Concretamente, quando il capitale di emissione (prezzo unitario del biglietto moltiplicato per il numero di biglietti emessi) supera 7 500 €, l'associazione deve poter dimostrare una solidità finanziaria sufficiente e un bisogno di finanziamento chiaramente stabilito — per esempio la realizzazione di un progetto preciso. Superata la soglia di 30 000 €, il sindaco si pronuncia solo dopo aver raccolto il parere obbligatorio del direttore dipartimentale o regionale delle finanze pubbliche. In tutti i casi la domanda si deposita mediante il modulo CERFA n° 11823, indirizzato al sindaco (o, a Parigi, al prefetto di polizia). Per questo occorre calcolare il capitale di emissione prima di scegliere il regime della formalità, poi verificare che rispetti i limiti in vigore al momento dell'operazione.
In caso di successo che superi il numero di biglietti previsto, non si possono stampare biglietti supplementari senza riconsiderare la dichiarazione: ciò modificherebbe il capitale di emissione dichiarato. Il superamento si gestisce a monte, calibrando l'emissione con un margine, oppure fermandosi al limite fissato. Il dossier Il capitale di emissione dettaglia questo ragionamento.
Le donazioni complementari, fuori dal capitale di emissione
Un partecipante può volere aggiungere una donazione al momento di acquistare il suo biglietto. Questo gesto è distinto dall'acquisto: è una donazione manuale, versata volontariamente e senza controprestazione. Non entra nel capitale di emissione, che conta soltanto i biglietti moltiplicati per il loro prezzo.
Ne derivano due conseguenze pratiche. Prima di tutto, la donazione complementare deve essere tracciata separatamente nella contabilità, per non falsare il calcolo del capitale di emissione né il rispetto dei massimali. Poi, questa separazione condiziona il trattamento fiscale: un reçu fiscal può riguardare soltanto la donazione, mai l'acquisto del biglietto — che apre una speranza di vincita e costituisce dunque una controprestazione, a condizione che l'organismo sia idoneo all'emissione di ricevute.
Punti di riferimento: le tappe in ordine
Un'operazione conforme segue una sequenza piuttosto stabile. Questa cronologia ne indica le grandi tappe, dalla verifica preliminare alla chiusura.
- Verificare l'ammissibilità. Assicurarsi che l'operazione persegua uno scopo disinteressato che rientri nell'eccezione associativa.
- Calibrare l'emissione. Fissare il numero di biglietti, il prezzo unitario e dunque il capitale di emissione, verificando i massimali.
- Costituire il fascicolo. Riunire statuto, bilancio, elenco dei premi e caratteristiche dell'emissione; compilare il modulo CERFA.
- Depositare la domanda. Indirizzare autorizzazione o dichiarazione all'autorità competente (municipio della sede, o prefettura secondo i casi), prima di qualsiasi vendita.
- Attendere l'istruttoria. Calcolare circa un mese e ottenere la decisione prima di stampare i biglietti e di comunicare.
- Organizzare e vendere. Condurre l'operazione nel rispetto del quadro dichiarato; tracciare a parte le eventuali donazioni complementari.
- Estrarre a sorte e chiudere. Realizzare un'estrazione casuale e verificabile, consegnare i premi, chiudere la contabilità e rispettare le regole di conservazione dei dati.
Questi punti di riferimento descrivono un'operazione tipo. Le soglie, i documenti richiesti e l'autorità competente possono variare; devono essere confermati caso per caso presso le fonti ufficiali e l'amministrazione interessata.
Fonti ufficiali
Questa pagina rinvia ai seguenti riferimenti pubblici, da consultare per la versione in vigore e gli importi esatti:
- service-public.fr — scheda pratica sull'organizzazione di una lotteria o tombola da parte di un'associazione (procedura, autorità competente, modulo CERFA) — associations.gouv.fr/les-lotos-loteries-et-tombolas.
- Légifrance — code de la sécurité intérieure (articoli L. 322-1 a L. 322-7), disposizioni relative alle lotterie e alle loro eccezioni; se del caso, testi relativi ai massimali del capitale di emissione.
- impots.gouv.fr — regime fiscale delle donazioni e condizioni di emissione di un reçu fiscal — impots.gouv.fr/accueil.
Da consultare anche
- FAQ — «Bisogna dichiarare una tombola alla prefettura?» e altre domande.
- Glossario — capitale di emissione, CERFA, donazione manuale, reçu fiscal, commissaire de justice…
- Dossier & guide — la messa in pratica, tappa per tappa.